Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PER ELUANA”
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Denominazione e Sede
Art. 1) E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata
“PER ELUANA”.
Art. 2) L’associazione ha sede in Udine (UD), all’indirizzo determinato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Carattere dell’Associazione
Art. 3) L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A tal fine si specifica che:
a) l’Associazione è libera e apartitica;
b) l’Associazione non ha scopo di lucro, essendo pertanto esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi dell’attività;
c) è fatto obbligo di procedere alla redazione e all’approvazione del bilancio annuale d’esercizio, nelle forme che vengono previste nel presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare ad altre associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari.
Durata dell’Associazione
Art. 4) La durata dell’Associazione è illimitata.
Scopo sociale
Art. 5) L’Associazione intende promuovere e tutelare il diritto di ogni cittadino di scegliere liberamente, autonomamente e consapevolmente i trattamenti sanitari cui essere sottoposto, ivi compresa la facoltà di rifiutare quelli lesivi della propria libertà e dignità personale, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
L’Associazione riconosce il ruolo centrale del medico e dell’operatore sanitario e favorisce la formazione di una cultura atta a determinare un dialogo permanente tra medico e paziente.
In tale prospettiva l’Associazione “PER ELUANA” intende:
- a) dare impulso all’informazione sullo stato della sanità e sugli sviluppi della ricerca, anche nei suoi aspetti bioetici e giuridici;
- b) favorire la concreta attuazione del diritto al consenso libero ed informato, affinchè le volontà espresse dal cittadino in relazione ad un intervento medico o ad un trattamento terapeutico siano sempre tenute in considerazione, anche nel caso in cui lo stesso non sia più in grado di esprimere le proprie intenzioni;
- c) promuovere l’informazione sulle possibilità di lenire la sofferenza in caso di malattia attraverso le cure palliative, favorendone la diffusione, l’applicazione, l’insegnamento e la ricerca.
L’Associazione potrà farsi promotrice di ogni attività di osservazione, studio, ricerca, informazione, formazione, promozione, divulgazione ed altro per il raggiungimento dei propri scopi; a tale fine essa utilizzerà tutti i mezzi idonei di diffusione dell’informazione.
Ai fini del raggiungimento delle finalità sociali potrà esser perseguita la collaborazione con Associazioni ed enti di scopo analogo.
Logo dell’Associazione
Art. 6) Il logo dell’associazione verrà approvato nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
Fondo Comune
Art. 7) Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione dispone di un fondo comune, costituito:
a) dai versamenti effettuati una tantum dai soci fondatori;
b) dalle quote associative;
c) dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale;
e) da contributi, donazioni, elargizioni o proventi di qualsiasi natura da parte di soci o terzi.
Esercizi sociali
Art. 8) L’esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il mese di marzo dell’anno successivo.
E’ vietato all’assemblea distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Soci
Art. 9) I soci sono classificati in tre distinte categorie: soci fondatori; soci onorari; soci ordinari.
Sono soci fondatori i signori:
sig. Beppino Englaro
On. Sen. Giuseppe Ferruccio Saro
On. Gabriele Renzulli
dott. Amato De Monte
avv. Massimiliano Campeis.
Potranno essere parificati ai soci fondatori, con delibera del Consiglio Direttivo, altri soci che, per caratteristiche personali o professionali, per la frequenza o la qualità dell’opera svolta a favore dell’Associazione, sostengono l’attività e la valorizzazione della stessa.
Compete ai soci fondatori il diritto di nominare 5 membri del Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari, che saranno individuati con delibera del Consiglio Direttivo, i membri dell’equipe assistenziale volontaria che ha curato il ricovero della sig.ra Eluana Englaro presso la clinica “La Quiete” di Udine, dando esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Milano del 9 luglio 2008.
Compete ai soci onorari il diritto di nominare 1 membro del Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari coloro che saranno ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e che dovranno versare la quota associativa annuale.
Compete ai soci ordinari il diritto di nominare 2 (due) membri del Consiglio Direttivo.
Il numero dei soci ordinari è illimitato.
Per essere ammessi all’associazione quali soci ordinari è necessario presentare domanda scritta – in forma cartacea inviata all’Associazione presso la sua sede ovvero mediante compilazione dell’apposito modulo di iscrizione sul sito web dell’Associazione - al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza ed esibendo, su richiesta, un documento d’identità.
L’ammissione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio fondatore e di socio onorario non comporta il versamento di alcuna quota associativa.
Doveri dei soci
Art. 10) L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal Regolamento dell’Associazione, se esistente, oltre che al pagamento, per quanto riguarda i soci ordinari, della quota di ammissione e della quota annuale.
Perdita della qualità di socio
Art. 11) La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- a) per recesso da comunicarsi per iscritto (in forma cartacea inviata all’Associazione presso la sua sede ovvero mediante invio di e-mail);
- b) per delibera di esclusione, per quanto riguarda i soci ordinari ed onorari, assunta dal Consiglio Direttivo, in conseguenza di accertato comportamento incompatibile con i principi e lo statuto dell’associazione;
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale da parte dei soci ordinari;
- d) per decesso del socio.
Organi dell’associazione
Art. 12) Gli organi dell’associazione sono:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Presidente ed il Vicepresidente;
- e) il Segretario ed il Tesoriere;
- f) il Collegio dei revisori dei conti, se istituito.
Assemblea dei soci
Partecipazione all’assemblea
Art. 13) Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci; quelli ordinari, purchè abbiano versato regolarmente la quota associativa.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:
- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Convocazione dell’assemblea
Art. 14) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie od operative e/o mediante pubblicazione sul sito web e/o tramite invio dello stesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato dai soci al momento della presentazione della domanda di ammissione. L’affissione e/o la pubblicazione e/o l’invio dell’avviso di convocazione devono avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione ed ordine del giorno della stessa.
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
Art. 15) Ogni socio partecipante all’Assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 2 soci, purché munito di delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario dell’Associazione, od, in caso di sua assenza, da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti; l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Votazione
Art. 16) L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Competenze assembleari
Art. 17) L’assemblea ha le seguenti competenze:
in sede ordinaria
- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo di propria spettanza (fermi i membri di diritto, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo avverrà come segue: i soci ordinari provvederanno alla nomina di due consiglieri; i soci onorari alla nomina di un consigliere; i soci fondatori, o parificati agli stessi, alla nomina di cinque consiglieri);
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto avanzate dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Consiglio Direttivo
Competenze
Art. 18) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, che non siano per legge o per Statuto attribuiti alla competenza dell’Assemblea; esso opera in accordo con il Comitato Scientifico, ed in particolare ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) deliberare sulle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all’assemblea, con maggioranza dei due terzi dei consiglieri;
d) deliberare sulla nomina dei componenti del Comitato Scientifico e degli eventuali membri del Collegio dei revisori dei conti;
e) deliberare sulle modalità di investimento del fondo comune dell’Associazione;
f) deliberare sulla costituzione o partecipazione a società, sull’assunzione di interessenze, o sull’adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali dell’Associazione;
g) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l’eventuale penale per i tardivi versamenti;
h) nominare eventuali ulteriori soci onorari e, qualora lo ritenga opportuno, assimilare ai fondatori altri soci la cui domanda di adesione all’Associazione sia pervenuta in un momento successivo alla costituzione della stessa.
i) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione costante del Comitato Scientifico, e può avvalersi della consulenza di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Si vota a scrutinio segreto per le votazioni relative alla composizione del Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.
Composizione e durata
Art. 19) Il Consiglio Direttivo è formato da nove componenti, di cui otto nominati dall’Assemblea dei soci ed uno di diritto (il sig. Beppino Englaro).
Cinque membri sono nominati dai soci fondatori, due membri dai soci ordinari ed un membro dai soci onorari. Con le stesse modalità si procederà all’eventuale revoca per giustificato motivo.
Il venir meno per qualsiasi causa del Consigliere di diritto comporterà la riduzione dei componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati per uno o più mandati consecutivi.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei componenti, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.
Riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio medesimo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione mediante posta elettronica; in caso di presenza di tutti i suoi componenti, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti. E’ ammessa una delega per ciascun consigliere.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Comitato Scientifico
Competenze
Art. 21) Il Comitato Scientifico garantisce la qualità e la validità scientifica dell’attività e delle iniziative dell’Associazione; collabora con il Consiglio Direttivo al fine dell’attuazione dello scopo sociale, stilando pareri scientifici e fornendo indicazioni e pareri quando richiesto in tal senso dal Consiglio Direttivo medesimo.
Può inoltre sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e dell’assemblea le tematiche che ritiene bisognose di trattazione.
Composizione e competenze
Art. 22) Il Comitato Scientifico è formato da un minimo di cinque componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri e scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della medicina, della scienza, della bioetica, della teologia e del diritto, uno dei quali esercita le funzioni di Presidente del comitato medesimo.
Quest’ultimo è eletto dal Comitato Scientifico a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Consiglio Direttivo.
Potranno essere delegati dal Consiglio Direttivo al Comitato Scientifico specifici poteri esecutivi, quali l’esecuzione di determinati incarichi od il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.
Al termine del mandato i membri del Comitato possono essere riconfermati per uno o più mandati successivi.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei componenti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all’integrazione del Comitato fino al limite statutario.
Le cariche del Comitato Scientifico sono gratuite.
Riunioni del Comitato scientifico
Art. 23) Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno, od ogni qualvolta un terzo dei suoi componenti, il Presidente, od il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, lo richiedano.
Le riunioni del Comitato Scientifico devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione mediante posta elettronica.
In caso di presenza di tutti i suoi componenti, il Comitato si ritiene comunque validamente convocato.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente del comitato medesimo o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. E’ ammessa una delega per ciascun consigliere.
Soltanto il Comitato Scientifico ha la facoltà di rendere note le deliberazioni alle quali sia ritenuto opportuno e conveniente dare pubblicità.
Presidente
Competenze del Presidente e del Vicepresidente
Art. 24) Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso ovvero in forza di sua delega.
Elezione del Presidente e del Vicepresidente
Art. 25) Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dai soci fondatori a maggioranza dei suoi componenti.
Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica in carica cinque anni; al termine del mandato essi possono essere riconfermati per uno o più mandati consecutivi.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono gratuite.
Segretario
Art. 26) Il Segretario viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo, resta in carica – salvo revoca – per cinque anni, e può essere riconfermato per uno o più mandati successivi.
Il Segretario ha il compito di:
- mantenere aggiornata la lista dei Soci;
- custodire le pratiche inerenti l’attività dell’Associazione;
- partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali;
- coadiuvare il Presidente;
- tenere la corrispondenza ordinaria;
- seguire l’organizzazione e il buon andamento della Segreteria e dell’Associazione.
Il Segretario dell’Associazione è anche segretario dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, e ne cura i verbali.
Tesoriere
Art. 27) Il Tesoriere viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo, resta in carica – salvo revoca – per cinque anni, e può essere riconfermato per uno o più mandati successivi.
Il Tesoriere ha il compito di:
- amministrare i fondi dell’Associazione;
- provvedere ai pagamenti;
- partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redigere, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione e presentarlo all’Assemblea.
Revisori dei conti
Art. 28) Al Collegio dei revisori dei conti, se nominato dal Consiglio Direttivo, spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione; esso controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, e possono essere rieletti per uno o più mandati consecutivi; la carica è gratuita.
Entrate dell’associazione
Art. 29) Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalla quota d’iscrizione, da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda d’ammissione, a pena d’inammissibilità della domanda medesima, nonché dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) da versamenti volontari degli associati;
c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
d) da sovvenzioni, contributi, donazioni, elargizioni o proventi di qualsiasi natura da parte di soci o terzi;
f) da proventi derivanti dall’attività istituzionale svolta nei confronti degli associati e dei terzi;
g) da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.
Durata del periodo di contribuzione
Art. 30) La durata del periodo di contribuzione è pari ad un anno dal momento del precedente, o primo, versamento.
Norme finali e generali
Esercizi sociali
Art. 31) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Scioglimento e liquidazione
Art. 32) In caso di scioglimento, l’assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea o dei liquidatori, ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Regolamento interno
Art. 33) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.
Controversie
Art. 34) Tutte le controversie tra gli associati e tra questi l’Associazione saranno di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Udine.
Rinvio
Art. 35) Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.
Firmato: Beppino Englaro
Aldo Renzulli
Massimiliano Campeis
Amato De Monte
Giuseppe Ferruccio Saro
Bruno Panella – notaio (L.S.)